Prestazioni di rischio
Modello di prestazioni di rischio
Le prestazioni di rischio per gli assicurati PTA comprendono prestazioni in caso di decesso e invalidità. Il modello a 3 livelli si compone come segue:
- prestazioni di invalidità e decesso regolamentari;
- assicurazione complementare collettiva per il capitale di invalidità e decesso;
- assicurazione complementare individuale
Prestazioni di rischio assicurate
Le prestazioni di invalidità e decesso regolamentari degli assicurati PTA vengono assicurate tramite le seguenti prestazioni di rischio:
| Grado d’invalidità | Quota della rendita |
|---|---|
| Dal 40 % al 49 % | 1/4 di rendita |
| Dal 50 % al 59 % | 1/2 rendita |
| Dal 60 % al 69 % | 3/4 di rendita |
| Dal 70 % al 100 % | Rendita piena |
Rendita per figli d’invalido
I figli di beneficiari di rendita d’invalidità hanno diritto alla relativa rendita. Essa viene garantita fino al compimento del 18° anno d’età. Per i figli ancora in età scolare (prima formazione) o che a seguito di un difetto fisico o mentale sono minorati o inabili al lavoro sussiste un diritto alla rendita al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.
In caso di invalidità parziale la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità viene proporzionalmente ridotta.
| Numero di figli | Importo della rendita per i figli |
|---|---|
| 1 | 20 % della rendita d’invalidità |
| 2 | 30 % della rendita d’invalidità |
| 3 o più figli | 40 % della rendita d’invalidità |
Rendita o indennità per il coniuge superstite
In caso di decesso occorre garantire la sicurezza finanziaria per i superstiti. Se muore un assicurato, un beneficiario di rendita di vecchiaia o di rendita d’invalidità sposato, il coniuge superstite ha diritto a una relativa rendita o a un versamento di capitale unico se, al momento di tale decesso, il coniuge superstite:
- deve provvedere al mantenimento di uno o più figli oppure
- ha raggiunto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
Se il coniuge superstite non soddisfa nessuno di questi due requisiti, ha diritto a un’indennità unica di importo pari al triplo dei contributi annui della rendita per il coniuge superstite. La durata di una convivenza viene calcolata alla pari della durata del matrimonio.
La Cassa pensioni garantisce in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP. La rendita per il coniuge superstite viene versata per tutta la vita.
| Persona deceduta | Rendita per il coniuge superstite |
|---|---|
| Assicurato attivo | 40 % della rendita d’invalidità |
| Beneficiario di rendita d’invalidità | 55 % della rendita d’invalidità corrente |
| Beneficiario di rendita di vecchiaia | 55 % della rendita di vecchiaia corrente |
| Persona deceduta | Versamento di capitale unico |
|---|---|
| Assicurato attivo | 80% del valore attuale della rendita per coniugi. Se l'avere di vecchiaia al momento della morte è maggiore viene pagato quest’ultimo |
| Beneficiario di rendita d’invalidità | 80% del valore attuale della rendita per coniugi. |
Rendita per il convivente superstite
Se muore un assicurato, un beneficiario di rendita di vecchiaia o di rendita d’invalidità, il convivente designato di sesso diverso o uguale ha diritto a una rendita per superstiti o a un versamento di capitale unico se:
- il partner designato ha compiuto il 45° anno di età, ha convissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni e fino al decesso in unione domestica con l’assicurato deceduto e l’assicurato ha provveduto in modo considerevole al suo sostentamento o se deve provvedere a uno o più figli in comune e
- il o la partner non percepisce una rendita vedovile (art. 20a LPP) e
- il o la partner, in vita, è stato/a iscritto/a alla Cassa pensioni dell’assicurato, del beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità e
- il Consiglio di fondazione ha ricevuto una relativa istanza al massimo tre mesi dopo il decesso dell’assicurato.
La Cassa pensioni garantisce in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP. La rendita per il convivente superstite viene versata per tutta la vita.
| Persona deceduta | Rendita per il convivente superstite |
|---|---|
| Assicurato attivo | 40 % della rendita d’invalidità |
| Beneficiario di rendita d’invalidità | 55 % della rendita d’invalidità corrente |
| Beneficiario di rendita di vecchiaia | 55 % della rendita di vecchiaia in corso |
| Persona deceduta | Versamento di capitale unico |
|---|---|
| Assicurato attivo | 80% del valore attuale della rendita per convivente. Se l'avere di vecchiaia al momento della morte è maggiore viene pagato quest’ultimo |
| Beneficiario di rendita d’invalidità | 80% del valore attuale della rendita per conviventi. |
Rendita per orfani
Se muore un assicurato, un beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità, allora ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani. Tale diritto inizia nel mese successivo al decesso, al più presto comunque quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. Essa viene garantita fino al compimento del 18° anno d’età. Per i figli ancora in età scolare (prima formazione) o che a seguito di un difetto fisico o mentale sono minorati o inabili al lavoro sussiste un diritto alla rendita al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.
| Numero di figli | Importo della rendita per figli * |
|---|---|
| 1 | 20 % |
| 2 | 40 % |
| 3 o più figli | 60 % |
La Cassa pensioni garantisce in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP.
* Beneficiari di rendita di vecchiaia deceduti: la base è la rendita di vecchiaia.
* Beneficiari di rendita d’invalidità o assicurati attivi deceduti: la base è la rendita d’invalidità corrente o prevista.
Capitale di decesso
Se un assicurato attivo muore prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, gli aventi diritto percepiscono un capitale di decesso. Il capitale di decesso corrisponde all’avere di vecchiaia al momento del decesso, dedotto il valore in contanti di eventuali prestazioni a favore dei superstiti, dedotte prestazioni eventualmente già erogate (incl. un’eventuale indennità).
Il convivente ha diritto al capitale di decesso soltanto se è stato debitamente iscritto dall’assicurato quando era ancora in vita. Gli aventi diritto entro la cerchia indicata possono essere ampiamente designati dall’assicurato.
A prescindere dal diritto ereditario, risultano aventi diritto secondo l’ordine di seguito riportato:
a) il coniuge ovvero il partner registrato e i figli dell’assicurato cui spetta una rendita per orfani della Cassa pensioni;
b) in assenza di beneficiari ai sensi della lettera a), le persone sostenute in modo considerevole dall’assicurato o la persona che ha convissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni e fino al decesso in unione domestica con l’assicurato deceduto oppure che deve provvedere a uno o più figli in comune, a patto che non beneficino di una rendita vedovile (art. 20a, cpv. 2 LPP);
c) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli altri figli dell’assicurato che non hanno diritto a una rendita per orfani della Cassa pensioni;
d) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b) e c), i genitori o i fratelli/le sorelle dell’assicurato;
e) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b), c) e d), gli altri eredi legittimi a esclusione degli enti pubblici, per un importo pari alla metà del capitale di decesso.
Assicurazione complementare collettiva
Questa assicurazione complementare per il capitale di decesso o invalidità viene finanziata dal datore di lavoro per un periodo preventivamente concordato. In aggiunta alle prestazioni d’invalidità e di decesso regolamentari, le prestazioni comprendono un versamento di capitale in caso di decesso e invalidità (infortunio e malattia). L’importo del versamento di capitale viene fissato in base al salario assicurato e all’avere di vecchiaia esistente al momento del decesso ovvero dell’invalidità.
Il capitale di decesso complementare vale come prestazione a favore dei superstiti e viene dedotto dal calcolo del capitale di decesso.
Tabella di calcolo dell’assicurazione complementare per il capitale d’invalidità
Il capitale d’invalidità viene calcolato sommando due quote:
- prima quota in percentuale dell’avere di vecchiaia
- seconda quota in percentuale del salario assicurato.
| Età | Capitale d’invalidità in % | Età | Capitale d’invalidità in % | Età | Capitale d’invalidità in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avere di vecchiaia | Salario assicurato | avere di vecchiaia | Salario assicurato | avere di vecchiaia | Salario assicurato | |||
| -24 | 623 | 38 | 103 | 260 | 52 | 19 | 25 | |
| 25 | 180 | 623 | 39 | 94 | 234 | 53 | 15 | 17 |
| 26 | 180 | 623 | 40 | 85 | 210 | 54 | 11 | 12 |
| 27 | 180 | 613 | 41 | 78 | 185 | 55 | 9 | 8 |
| 28 | 180 | 600 | 42 | 71 | 164 | 56 | 7 | 4 |
| 29 | 180 | 561 | 43 | 64 | 144 | 57 | 5 | 3 |
| 30 | 180 | 516 | 44 | 57 | 127 | 58 | 3 | 2 |
| 31 | 170 | 481 | 45 | 52 | 111 | 59 | 1 | 1 |
| 32 | 160 | 447 | 46 | 47 | 96 | 60 | ||
| 33 | 150 | 413 | 47 | 42 | 82 | 61 | ||
| 34 | 140 | 380 | 48 | 37 | 70 | 62 | ||
| 35 | 130 | 348 | 49 | 32 | 58 | 63 | ||
| 36 | 121 | 317 | 50 | 27 | 46 | 64 | ||
| 37 | 112 | 288 | 51 | 23 | 34 | 65 |
Esempio di calcolo dell’assicurazione complementare per il capitale d’invalidità
Esempio: assicurato TKP, 30 anni
Avere di vecchiaia: CHF 22 000, salario annuo assicurato: CHF 80 000
Calcolo dall’avere di vecchiaia: 180 % * CHF 22 000 = CHF 39 600
Calcolo dal salario assicurato: 516% * CHF 80 000 = CHF 412 800
Totale capitale d’invalidità dall’assicurazione complementare CHF 452 400
Tabella di calcolo dell’assicurazione complementare per il capitale di decesso
Se un assicurato muore prima di compiere il 65° anno di età a seguito di infortunio o malattia e il relativo coniuge, partner registrato o convivente ha diritto a una rendita per il coniuge superstite della Cassa pensioni, all’avente diritto viene versato un capitale di decesso complementare.
Il capitale di decesso viene calcolato sommando due quote:
- prima quota in percentuale dell’avere di vecchiaia
- seconda quota in percentuale del salario assicurato.
| Età | Capitale d’invalidità in % | Età | Capitale d’invalidità in % | Età | Capitale d’invalidità in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avere di vecchiaia | Salario assicurato | avere di vecchiaia | Salario assicurato | avere di vecchiaia | Salario assicurato | |||
| -24 | 623 | 38 | 202 | 260 | 52 | 68 | 25 | |
| 25 | 290 | 623 | 39 | 191 | 234 | 53 | 62 | 17 |
| 26 | 290 | 623 | 40 | 180 | 210 | 54 | 56 | 12 |
| 27 | 290 | 613 | 41 | 169 | 185 | 55 | 50 | 8 |
| 28 | 290 | 600 | 42 | 158 | 164 | 56 | 44 | 4 |
| 29 | 290 | 561 | 43 | 147 | 144 | 57 | 38 | 3 |
| 30 | 290 | 516 | 44 | 136 | 127 | 58 | 33 | 2 |
| 31 | 279 | 481 | 45 | 126 | 111 | 59 | 28 | 1 |
| 32 | 268 | 447 | 46 | 116 | 96 | 60 | 24 | |
| 33 | 257 | 413 | 47 | 106 | 82 | 61 | 20 | |
| 34 | 246 | 380 | 48 | 96 | 70 | 62 | 17 | |
| 35 | 235 | 348 | 49 | 86 | 58 | 63 | 14 | |
| 36 | 224 | 317 | 50 | 80 | 46 | 64 | 11 | |
| 37 | 213 | 288 | 51 | 74 | 34 | 65 | 9 |
Esempio di calcolo dell’assicurazione complementare per il capitale di decesso
Esempio: assicurato TKP, 30 anni
Avere di vecchiaia: CHF 22 000, salario annuo assicurato: CHF 80 000
Calcolo dall’avere di vecchiaia: 290 % * CHF 22 000 = CHF 63 800
Calcolo dal salario assicurato: 516% * CHF 80 000 = CHF 412 800
Totale capitale di decesso dall’assicurazione complementare: CHF 476 600